Statuti societari

I. Disposizioni generali
Articolo 1 Costituzione, attività e sede
Sotto la denominazione Inline Hockey Sayaluca Lugano, qui di seguito il club, è costituita con sede a Cadempino, un’associazione, apolitica e aconfessionale, affiliata alla Federazione Svizzera Inline Hockey (FSIH).

Articolo 2 Scopo del club
Lo scopo del club è la pratica e lo sviluppo dell’inline hockey, pattinaggio a rotelle e tutte le attività derivanti da essi.

Articolo 3 Patrimonio sociale
Il club risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei delegati del Consiglio direttivo.

II. Soci
Articolo 4 Soci
Si diventa soci con il versamento della quota sociale, riservata la ratifica del Consiglio direttivo. I soci si distinguono quali: a) soci attivi, b) soci sostenitori, c) soci onorari. Tutti i soci hanno uguali diritti di voto durante l’Assemblea generale ad eccezione dei soci in mora con il versamento della quota sociale. Soci attivi sono coloro iscritti ufficialmente al club, b) soci sostenitori sono coloro che sostengono finanziariamente il club in modo tangibile, con un versamento annuo minimo di CHF 100.-, c) soci onorari sono coloro che per particolari benemerenze verso il club sono proclamati tali dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 5 Soci onorari
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Articolo 6 Comportamento
Il comportamento d’ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà, sportività e rispetto verso gli organi del club e verso gli altri soci. Per quanto non espressamente menzionato nel presente statuto, per i soci attivi fa stato il regolamento disciplinare interno.

Articolo 7 Dimissioni
Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo le dimissioni dal club senza preavviso. Le dimissioni vanno inviate in forma scritta al presidente del Consiglio direttivo e saranno accettate, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento della quota sociale, e con gli impegni di natura contrattuale e finanziaria nei confronti del club.

Articolo 8 Tasse d’affiliazione
Un socio in ritardo di un (1) anno con il pagamento della quota sociale è escluso d’ufficio dal club se, invitato a porvi rimedio per mezzo diffida, non ottempera ai suoi obblighi nei termini fissatogli.

Articolo 9 Espulsione
Un socio può essere espulso dal club qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere al club stesso. L’espulsione è pronunciata dal

Consiglio direttivo. Il socio espulso è tenuto nondimeno al pagamento della tassa sociale per il tempo durante il quale ha fatto parte del club.

III. Organi del club
Articolo 10 Organi del club
Gli organi del club sono: a) l’Assemblea dei soci, b) il Consiglio direttivo, c) l’Ufficio di revisione, d) le Commissioni nominate dal Consiglio direttivo.

Articolo 11 Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo del club e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuti ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per gravi motivi. L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente del Consiglio direttivo una volta l’anno, al più tardi entro il 28 febbraio d’ogni anno. L’assemblea delibera sulle trattande proposte dal Presidente del Consiglio direttivo, in ogni caso sulle seguenti: approvazione del rapporto del Presidente, approvazione dei conti e del rapporto annuale di gestione, approvazione del programma annuale e del preventivo, approvazione degli statuti, nomina del Consiglio direttivo e nel suo seno del Presidente, nomina dell’Ufficio di revisione.

Articolo 12 Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno tre (3) settimane prima della data fissata per l’assemblea. La convocazione menzionerà le trattande all’ordine del giorno. Non potranno essere prese risoluzioni su trattande non debitamente annunciate ad eccezione di quelle previste dall’articolo 11.

Ogni socio avente diritto di voto può proporre per iscritto al presidente del Consiglio direttivo, al più tardi 15 giorni prima della data dell’Assemblea, delle trattande affinché figurino all’ordine del giorno.

Articolo 13 Assemblea Straordinaria
Il Consiglio direttivo potrà convocare i soci in Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, per iscritto od a mezzo bollettino ufficiale, oppure tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino ed eventuali altri organi d’informazione, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, indicando le trattande all’ordine del giorno. Parimenti un quinto dei soci in regola con il pagamento della quote sociali, può richiedere per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo la convocazione di un Assemblea straordinaria, indicando e motivando nelle richieste le trattande e le proposte all’ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio direttivo provvederà alla convocazione dell’Assemblea, che dovrà tenersi nelle cinque (5) settimane dalla richiesta, per iscritto od a mezzo bollettini ufficiali, oppure tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, ed eventuali altri organi d’informazione, con indicazione delle trattande all’ordine del giorno.

Articolo 14 Assemblea Generale
Le Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite se almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto è presente. In mancanza di tale maggioranza l’Assemblea è convocata nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno trenta (30) minuti più tardi della prima e sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 15 Direzione assemblea
I lavori assembleari sono diretti da un Presidente del giorno nominato fra i soci per proposta di qualsiasi socio. Il Presidente del giorno dirige l’Assemblea assicurando l’ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni. Egli è assistito dal segretariato che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall’assemblea all’inizio dei lavori.

Articolo 16 Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che almeno un decimo dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 17 Nomine
Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Nel caso i candidati sono più di due e nessuno di loro raggiunge al primo scrutinio la maggioranza richiesta, sarà indetta una seconda votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio e, ripetendosi il risultato di tale votazione, si procederà alla convocazione di un’assemblea straordinaria da tenersi entro un massimo di quattro (4) settimane per procedere ad una nuova votazione. Per modifica degli statuti è richiesta la maggioranza della metà più uno dei soci presenti all’assemblea. Per lo scioglimento del club è richiesta la maggioranza di due terzi (2/3) dei soci presenti all’assemblea, purché tale maggioranza non sia inferiore alla metà più uno dei soci. Tutte le altre deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza. In caso di parità di voto quello espresso dal Presidente del Consiglio direttivo del club conta doppio.

Articolo 18 Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) delegati. Esso deve designare nel suo seno un vicepresidente.

Articolo 19 Nomine del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è nominato all’assemblea ordinaria per un periodo di un (1) anno ed i suoi delegati sono rieleggibili.

Articolo 20 Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti: elabora gli obiettivi del club, amministra il patrimonio sociale, allestisce i preventivi ed i bilanci, approva le spese superiori a CHF 1'000.-, si occupa della gestione sportiva del club, rappresenta il club nei confronti di terzi, con firma congiunta a due del Presidente e di un altro delegato del Consiglio direttivo, nomina delle commissioni, determina le quote annuali per i soci attivi.

Articolo 21 Collaboratori esterni
Il Consiglio direttivo può avvalersi di collaboratori esterni e/o commissioni di lavoro al fine di ottimizzare i compiti affidatogli. La loro attività è soggetta alla vigilanza del Consiglio direttivo.

Articolo 22 Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è composto da due (2) membri e da un (1) supplente, non necessariamente soci. L’Ufficio di revisione resta in carica un (1) anno ed è immediatamente rieleggibile. Non possono far parte dell’Ufficio di revisione i membri del Consiglio direttivo.

IV. Disposizioni finali
Articolo 23 Riferimento al Codice Civile Svizzero
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni legali del Codice Civile Svizzero.

Articolo 24 Approvazione dello Statuto
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale del 21 febbraio 2018, sostituisce ed annulla ogni statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.

Questi statuti sono suddivisi in quattro (4) classi e comprendono ventiquattro (24) articoli.

 

Il Presidente dell’Assemblea                                                  Il Segretario dell’Assemblea